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16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
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01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
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Titolo: Il giudice č sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria   Data : 05/08/2016
Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria
Se il contribuente presenta il ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e dispone la translatio iudicii a favore del giudice a cui questa spetta, e il processo deve essere riassunto a pena di decadenza (art. 59 della L. 69/2009).
Qualora il giudice si limiti a rilevare il difetto di giurisdizione senza disporre la translatio iudicii, si verifica una violazione della legge processuala sindacabile in appello (Cass. 20.5.2015 n. 10323), e, ove accolta, il giudice di appello disporrà esso stesso la translatio iudicii.
Tuttavia, la translatio iudicii si ha per disposta quando, sebbene non indicato nel dispositivo della sentenza, dal contesto della pronuncia si riesca ad evincere quale è il giudice fornito di giurisdizione (Cass. 16.5.2012 n. 7680).
Sembra da escludere che la parte possa, in assenza totale della translatio iudicii, individuare autonomamente il giudice fornito di giurisdizione e riassumere il processo.
Fonte: Cass. 20.5.2015 n. 10323 - Cass. 16.5.2012 n. 7680 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "La translatio iudicii si può evincere dall’esame globale della sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego