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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”   Data : 05/08/2016
Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”
Con la circolare 4.8.2016 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato in modo organico la disciplina CFC, alla luce delle modifiche della L. 190/2014, del DLgs. 147/2015 e della L. 208/2015.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per il 2015 il presupposto per l'applicazione della disciplina è rappresentato:
- dall'inclusione dello Stato o territorio di localizzazione della controllata nella black list di cui al DM 21.11.2001;
- in ogni caso, dalla fruizione, da parte della controllata stessa, di regimi speciali che conducono ad una tassazione inferiore al 50% di quella italiana.
Per il 2016 occorre, invece, tenere conto del livello nominale di tassazione (prescindendo in modo assoluto dall'inclusione o meno dello Stato nella lista); il confronto tra la fiscalità italiana e quella estera è effettuato prendendo in considerazione le aliquote nominali IRES e IRAP.
Ad avviso della circolare, poi:
- nella rideterminazione del reddito della controllata estera con le regole del reddito d'impresa italiano occorre applicare la disciplina delle società di comodo e l'ACE, e non invece parametri e studi di settore; occorre, a tal fine, sempre seguire le regole IRES, anche se la controllata è una società di persone;
- per le società che disapplicano la disciplina senza interpello, è sufficiente compilare i righi FC2 o FC3, e non tutto il quadro FC così come invece previsto dalle istruzioni ai modelli UNICO 2016.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 35 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Per il 2015 disciplina CFC “ibrida” per Stati e per regimi" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego