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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
15/10/2015 Nessuna agevolazione IVA per la cessione di beni destinati alla manutenzione ordinaria sugli immobili S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”   Data : 05/08/2016
Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”
Con la circolare 4.8.2016 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato in modo organico la disciplina CFC, alla luce delle modifiche della L. 190/2014, del DLgs. 147/2015 e della L. 208/2015.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per il 2015 il presupposto per l'applicazione della disciplina è rappresentato:
- dall'inclusione dello Stato o territorio di localizzazione della controllata nella black list di cui al DM 21.11.2001;
- in ogni caso, dalla fruizione, da parte della controllata stessa, di regimi speciali che conducono ad una tassazione inferiore al 50% di quella italiana.
Per il 2016 occorre, invece, tenere conto del livello nominale di tassazione (prescindendo in modo assoluto dall'inclusione o meno dello Stato nella lista); il confronto tra la fiscalità italiana e quella estera è effettuato prendendo in considerazione le aliquote nominali IRES e IRAP.
Ad avviso della circolare, poi:
- nella rideterminazione del reddito della controllata estera con le regole del reddito d'impresa italiano occorre applicare la disciplina delle società di comodo e l'ACE, e non invece parametri e studi di settore; occorre, a tal fine, sempre seguire le regole IRES, anche se la controllata è una società di persone;
- per le società che disapplicano la disciplina senza interpello, è sufficiente compilare i righi FC2 o FC3, e non tutto il quadro FC così come invece previsto dalle istruzioni ai modelli UNICO 2016.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 35 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Per il 2015 disciplina CFC “ibrida” per Stati e per regimi" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego