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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”   Data : 05/08/2016
Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list”
Con la circolare 4.8.2016 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato in modo organico la disciplina CFC, alla luce delle modifiche della L. 190/2014, del DLgs. 147/2015 e della L. 208/2015.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per il 2015 il presupposto per l'applicazione della disciplina è rappresentato:
- dall'inclusione dello Stato o territorio di localizzazione della controllata nella black list di cui al DM 21.11.2001;
- in ogni caso, dalla fruizione, da parte della controllata stessa, di regimi speciali che conducono ad una tassazione inferiore al 50% di quella italiana.
Per il 2016 occorre, invece, tenere conto del livello nominale di tassazione (prescindendo in modo assoluto dall'inclusione o meno dello Stato nella lista); il confronto tra la fiscalità italiana e quella estera è effettuato prendendo in considerazione le aliquote nominali IRES e IRAP.
Ad avviso della circolare, poi:
- nella rideterminazione del reddito della controllata estera con le regole del reddito d'impresa italiano occorre applicare la disciplina delle società di comodo e l'ACE, e non invece parametri e studi di settore; occorre, a tal fine, sempre seguire le regole IRES, anche se la controllata è una società di persone;
- per le società che disapplicano la disciplina senza interpello, è sufficiente compilare i righi FC2 o FC3, e non tutto il quadro FC così come invece previsto dalle istruzioni ai modelli UNICO 2016.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 35 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Per il 2015 disciplina CFC “ibrida” per Stati e per regimi" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego