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25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

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Titolo: Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica   Data : 05/08/2016
Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
- rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Ampiamente discutibile tale interpretazione riduce l’ambito di detraibilità delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica. Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d'imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego