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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica   Data : 05/08/2016
Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
- rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Ampiamente discutibile tale interpretazione riduce l’ambito di detraibilità delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica. Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d'imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego