Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica   Data : 05/08/2016
Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
- rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Ampiamente discutibile tale interpretazione riduce l’ambito di detraibilità delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica. Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d'imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego