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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica   Data : 05/08/2016
Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
- rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Ampiamente discutibile tale interpretazione riduce l’ambito di detraibilità delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica. Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d'imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego