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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta   Data : 05/08/2016
Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 3.8.2016 è stato chiarito che l’IVA assolta in relazione all’acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata caso per caso. In caso contrario, si applicano le limitazioni previste dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.
Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”. Infatti, con tale espressione, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in via di prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso in esame.
Fonte: Interrogazione parlamentare 3.8.2016 n. 5-09338 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detrazione IVA integrale per le navette degli alberghi, solo se “strumentali”" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego