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Data Titolo Sezione Autore
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta   Data : 05/08/2016
Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 3.8.2016 è stato chiarito che l’IVA assolta in relazione all’acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata caso per caso. In caso contrario, si applicano le limitazioni previste dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.
Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”. Infatti, con tale espressione, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in via di prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso in esame.
Fonte: Interrogazione parlamentare 3.8.2016 n. 5-09338 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detrazione IVA integrale per le navette degli alberghi, solo se “strumentali”" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego