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Data Titolo Sezione Autore
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’č tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta   Data : 05/08/2016
Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 3.8.2016 è stato chiarito che l’IVA assolta in relazione all’acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata caso per caso. In caso contrario, si applicano le limitazioni previste dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.
Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”. Infatti, con tale espressione, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in via di prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso in esame.
Fonte: Interrogazione parlamentare 3.8.2016 n. 5-09338 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detrazione IVA integrale per le navette degli alberghi, solo se “strumentali”" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego