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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
23/12/2014 Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d’accesso all e banche dati ipotecaria e catastale news S.M.Perego
23/09/2010 SISTRI sostitusce il MUD news S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta   Data : 05/08/2016
Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 3.8.2016 è stato chiarito che l’IVA assolta in relazione all’acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata caso per caso. In caso contrario, si applicano le limitazioni previste dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.
Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”. Infatti, con tale espressione, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in via di prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso in esame.
Fonte: Interrogazione parlamentare 3.8.2016 n. 5-09338 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "Detrazione IVA integrale per le navette degli alberghi, solo se “strumentali”" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego