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11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Prosegue la campagna di esenzione da IRAP   Data : 05/09/2016
Prosegue la campagna di esenzione da IRAP
Con l’ordinanza 2.9.2016 n. 17566, la Corte di Cassazione ha affermato che sono esclusi da IRAP i compensi percepiti da un professionista (commercialista e revisore legale) per l’attività esercitata all’interno della società (di revisione) della quale è socio. Nel caso di specie, infatti, il contribuente opera nell’ambito di una struttura non propria, bensì di terzi (della società, appunto) e, per quanto si evince dal contenuto della pronuncia, non consegue ulteriori emolumenti, se non di lieve entità.
Analoga posizione emerge riguardo all’assimilabile caso dei compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora questi siano percepiti da dottori commercialisti o esperti contabili e, come tali, siano “attratti” nell’ambito del reddito professionale.
Infatti, secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10594/2007, 12635/2009, 19607/2010, 27983/2011 e 21978/2014), anche detti emolumenti sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista, anche qualora fosse in possesso di un’autonoma organizzazione, non se ne avvarrebbe per l’esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17566 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "Niente IRAP per il commercialista socio di società di revisione" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego