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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Prosegue la campagna di esenzione da IRAP   Data : 05/09/2016
Prosegue la campagna di esenzione da IRAP
Con l’ordinanza 2.9.2016 n. 17566, la Corte di Cassazione ha affermato che sono esclusi da IRAP i compensi percepiti da un professionista (commercialista e revisore legale) per l’attività esercitata all’interno della società (di revisione) della quale è socio. Nel caso di specie, infatti, il contribuente opera nell’ambito di una struttura non propria, bensì di terzi (della società, appunto) e, per quanto si evince dal contenuto della pronuncia, non consegue ulteriori emolumenti, se non di lieve entità.
Analoga posizione emerge riguardo all’assimilabile caso dei compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora questi siano percepiti da dottori commercialisti o esperti contabili e, come tali, siano “attratti” nell’ambito del reddito professionale.
Infatti, secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10594/2007, 12635/2009, 19607/2010, 27983/2011 e 21978/2014), anche detti emolumenti sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista, anche qualora fosse in possesso di un’autonoma organizzazione, non se ne avvarrebbe per l’esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17566 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "Niente IRAP per il commercialista socio di società di revisione" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego