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08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
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10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
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08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego

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Titolo: Prosegue la campagna di esenzione da IRAP   Data : 05/09/2016
Prosegue la campagna di esenzione da IRAP
Con l’ordinanza 2.9.2016 n. 17566, la Corte di Cassazione ha affermato che sono esclusi da IRAP i compensi percepiti da un professionista (commercialista e revisore legale) per l’attività esercitata all’interno della società (di revisione) della quale è socio. Nel caso di specie, infatti, il contribuente opera nell’ambito di una struttura non propria, bensì di terzi (della società, appunto) e, per quanto si evince dal contenuto della pronuncia, non consegue ulteriori emolumenti, se non di lieve entità.
Analoga posizione emerge riguardo all’assimilabile caso dei compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora questi siano percepiti da dottori commercialisti o esperti contabili e, come tali, siano “attratti” nell’ambito del reddito professionale.
Infatti, secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10594/2007, 12635/2009, 19607/2010, 27983/2011 e 21978/2014), anche detti emolumenti sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista, anche qualora fosse in possesso di un’autonoma organizzazione, non se ne avvarrebbe per l’esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17566 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "Niente IRAP per il commercialista socio di società di revisione" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego