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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 651 to 660 of 2397
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Titolo: Prosegue la campagna di esenzione da IRAP   Data : 05/09/2016
Prosegue la campagna di esenzione da IRAP
Con l’ordinanza 2.9.2016 n. 17566, la Corte di Cassazione ha affermato che sono esclusi da IRAP i compensi percepiti da un professionista (commercialista e revisore legale) per l’attività esercitata all’interno della società (di revisione) della quale è socio. Nel caso di specie, infatti, il contribuente opera nell’ambito di una struttura non propria, bensì di terzi (della società, appunto) e, per quanto si evince dal contenuto della pronuncia, non consegue ulteriori emolumenti, se non di lieve entità.
Analoga posizione emerge riguardo all’assimilabile caso dei compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora questi siano percepiti da dottori commercialisti o esperti contabili e, come tali, siano “attratti” nell’ambito del reddito professionale.
Infatti, secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10594/2007, 12635/2009, 19607/2010, 27983/2011 e 21978/2014), anche detti emolumenti sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista, anche qualora fosse in possesso di un’autonoma organizzazione, non se ne avvarrebbe per l’esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17566 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "Niente IRAP per il commercialista socio di società di revisione" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego