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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso   Data : 05/09/2016
Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso
Con la sentenza n. 17555 del 2.9.2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” va effettuato escludendo solo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina”. Deve, invece, computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, in quanto l’art. 5 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2.8.69 non esclude tale tipologie di ambienti ai fini del suddetto calcolo.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se l’ambiente posto al secondo piano dell’abitazione oggetto della controversia:
- sia effettivamente un sottotetto non abitabile e, quindi, rilevante ai fini del computo metrico per stabilire se la superficie complessiva superi i 200 mq, rendendo così l’abitazione di lusso e perciò non agevolabile ai fini della disciplina “prima casa”;
- oppure se si tratti di una soffitta, esclusa, pertanto, dal calcolo metrico in oggetto.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17555 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "“Prima casa” di lusso anche con sottotetto non abitabile" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego