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03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
08/12/2018 Forum Fattura elettronica 5.12.2018 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso   Data : 05/09/2016
Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso
Con la sentenza n. 17555 del 2.9.2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” va effettuato escludendo solo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina”. Deve, invece, computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, in quanto l’art. 5 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2.8.69 non esclude tale tipologie di ambienti ai fini del suddetto calcolo.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se l’ambiente posto al secondo piano dell’abitazione oggetto della controversia:
- sia effettivamente un sottotetto non abitabile e, quindi, rilevante ai fini del computo metrico per stabilire se la superficie complessiva superi i 200 mq, rendendo così l’abitazione di lusso e perciò non agevolabile ai fini della disciplina “prima casa”;
- oppure se si tratti di una soffitta, esclusa, pertanto, dal calcolo metrico in oggetto.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17555 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "“Prima casa” di lusso anche con sottotetto non abitabile" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego