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27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
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06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
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Titolo: Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso   Data : 05/09/2016
Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso
Con la sentenza n. 17555 del 2.9.2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” va effettuato escludendo solo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina”. Deve, invece, computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, in quanto l’art. 5 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2.8.69 non esclude tale tipologie di ambienti ai fini del suddetto calcolo.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se l’ambiente posto al secondo piano dell’abitazione oggetto della controversia:
- sia effettivamente un sottotetto non abitabile e, quindi, rilevante ai fini del computo metrico per stabilire se la superficie complessiva superi i 200 mq, rendendo così l’abitazione di lusso e perciò non agevolabile ai fini della disciplina “prima casa”;
- oppure se si tratti di una soffitta, esclusa, pertanto, dal calcolo metrico in oggetto.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17555 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "“Prima casa” di lusso anche con sottotetto non abitabile" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego