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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre   Data : 05/09/2016
La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre
Entro il 30.9.2016 devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi in relazione al 2015 dei contribuenti c.d. "solari".
Nel caso ci si accorga di un errore nel modello già inviato prima del termine sopracitato, è possibile inviare una dichiarazione "correttiva nei termini" che sostituirà integralmente la precedente senza dover versare sanzioni (naturalmente, salvo quella per eventuali omessi versamenti).
Una volta scaduto il termine, laddove si riscontrasse un errore a favore del contribuente, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa:
- senza dover versare eventuali sanzioni;
- che consente di utilizzare l'eventuale credito liquidato in compensazione se l'invio correttivo avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo di imposta successivo.
Qualora, invece, si rilevasse un errore a sfavore del contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73. L'Autore rileva che se emergono maggiori imposte dovute, si applicano le seguenti sanzioni:
- pari al 30%, quando l'errore può essere rinvenuto in sede di liquidazione automatica da parte degli Uffici;
- dal 90% al 180%, in caso di dichiarazione infedele.
Ad ogni modo, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile ricorrere al ravvedimento, versando le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego