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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
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Titolo: La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre   Data : 05/09/2016
La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre
Entro il 30.9.2016 devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi in relazione al 2015 dei contribuenti c.d. "solari".
Nel caso ci si accorga di un errore nel modello già inviato prima del termine sopracitato, è possibile inviare una dichiarazione "correttiva nei termini" che sostituirà integralmente la precedente senza dover versare sanzioni (naturalmente, salvo quella per eventuali omessi versamenti).
Una volta scaduto il termine, laddove si riscontrasse un errore a favore del contribuente, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa:
- senza dover versare eventuali sanzioni;
- che consente di utilizzare l'eventuale credito liquidato in compensazione se l'invio correttivo avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo di imposta successivo.
Qualora, invece, si rilevasse un errore a sfavore del contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73. L'Autore rileva che se emergono maggiori imposte dovute, si applicano le seguenti sanzioni:
- pari al 30%, quando l'errore può essere rinvenuto in sede di liquidazione automatica da parte degli Uffici;
- dal 90% al 180%, in caso di dichiarazione infedele.
Ad ogni modo, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile ricorrere al ravvedimento, versando le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego