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Data Titolo Sezione Autore
04/08/2014 730 a credito -L'Agenzia delle Entrate richiede l'IBAN news Stefano M. Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego
11/12/2014 Abolito l'obbligo di indicare in dichiarazione l'IMU dovuta news S.M.Perego

Records 31 to 40 of 2397
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Titolo: La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre   Data : 05/09/2016
La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre
Entro il 30.9.2016 devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi in relazione al 2015 dei contribuenti c.d. "solari".
Nel caso ci si accorga di un errore nel modello già inviato prima del termine sopracitato, è possibile inviare una dichiarazione "correttiva nei termini" che sostituirà integralmente la precedente senza dover versare sanzioni (naturalmente, salvo quella per eventuali omessi versamenti).
Una volta scaduto il termine, laddove si riscontrasse un errore a favore del contribuente, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa:
- senza dover versare eventuali sanzioni;
- che consente di utilizzare l'eventuale credito liquidato in compensazione se l'invio correttivo avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo di imposta successivo.
Qualora, invece, si rilevasse un errore a sfavore del contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73. L'Autore rileva che se emergono maggiori imposte dovute, si applicano le seguenti sanzioni:
- pari al 30%, quando l'errore può essere rinvenuto in sede di liquidazione automatica da parte degli Uffici;
- dal 90% al 180%, in caso di dichiarazione infedele.
Ad ogni modo, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile ricorrere al ravvedimento, versando le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego