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18/05/2009 Nuovi controlli Entratel news S.M.Perego
18/05/2009 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate news S. M. Perego
27/05/2009 Software Gerico 2009 news S.M.Perego
01/06/2009 Pagamento posticipato delle imposte news S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
17/06/2009 Riduzione interessi su rateizzazione imposte sui redditi news S.M.Perego
18/06/2009 Avvisi su Studi di settore news S.M.Perego
18/06/2009 Compensazioni indebite news S.M.Perego

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Titolo: La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre   Data : 05/09/2016
La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre
Entro il 30.9.2016 devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi in relazione al 2015 dei contribuenti c.d. "solari".
Nel caso ci si accorga di un errore nel modello già inviato prima del termine sopracitato, è possibile inviare una dichiarazione "correttiva nei termini" che sostituirà integralmente la precedente senza dover versare sanzioni (naturalmente, salvo quella per eventuali omessi versamenti).
Una volta scaduto il termine, laddove si riscontrasse un errore a favore del contribuente, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa:
- senza dover versare eventuali sanzioni;
- che consente di utilizzare l'eventuale credito liquidato in compensazione se l'invio correttivo avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo di imposta successivo.
Qualora, invece, si rilevasse un errore a sfavore del contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73. L'Autore rileva che se emergono maggiori imposte dovute, si applicano le seguenti sanzioni:
- pari al 30%, quando l'errore può essere rinvenuto in sede di liquidazione automatica da parte degli Uffici;
- dal 90% al 180%, in caso di dichiarazione infedele.
Ad ogni modo, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile ricorrere al ravvedimento, versando le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego