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Titolo: Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo   Data : 05/09/2016
Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo
Con la sentenza 22.7.2016 n. 6443/40/16, la C.T. Prov. Milano ha affermato che sono deducibili al 50%, in capo a una contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo (nella specie, presentatrice televisiva), i costi sostenuti per l'acquisto di vestiario e accessori utilizzati direttamente per le trasmissioni (ex art. 54 co. 3 del TUIR).
Ad uguali conclusioni si deve pervenire per il costo dell'arredamento dell'abitazione adibita ad uso promiscuo, all'interno della quale vengono rilasciate interviste, scattate foto e realizzati video clip.
Quanto sostenuto dai giudici lombardi appare estendibile a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti in primis), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili.
Peraltro, secondo la sentenza in commento, deve comunque sussistere "una certa proporzionalità" tra i costi affrontati e i compensi conseguiti.
Fonte: C.T. Prov. Milano 22.7.2016 n. 6443/40/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2016 - "Il lavoratore autonomo può dedurre al 50% il vestiario" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego