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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo   Data : 05/09/2016
Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo
Con la sentenza 22.7.2016 n. 6443/40/16, la C.T. Prov. Milano ha affermato che sono deducibili al 50%, in capo a una contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo (nella specie, presentatrice televisiva), i costi sostenuti per l'acquisto di vestiario e accessori utilizzati direttamente per le trasmissioni (ex art. 54 co. 3 del TUIR).
Ad uguali conclusioni si deve pervenire per il costo dell'arredamento dell'abitazione adibita ad uso promiscuo, all'interno della quale vengono rilasciate interviste, scattate foto e realizzati video clip.
Quanto sostenuto dai giudici lombardi appare estendibile a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti in primis), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili.
Peraltro, secondo la sentenza in commento, deve comunque sussistere "una certa proporzionalità" tra i costi affrontati e i compensi conseguiti.
Fonte: C.T. Prov. Milano 22.7.2016 n. 6443/40/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2016 - "Il lavoratore autonomo può dedurre al 50% il vestiario" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego