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04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego

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Titolo: Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016   Data : 06/09/2016
Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, ha specificato che il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione avviene presentando la dichiarazione e versando le imposte, gli interessi legali, le sanzioni da tardivo versamento delle imposte ridotte e le sanzioni di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
In sostanza, la tardiva dichiarazione è da sempre equiparata, sul versante sanzionatorio, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte.
Quanto esposto può essere esteso al modello 770, ma occorre considerare il DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni successivamente al citato comunicato stampa.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 scade, grazie al DPCM 26.7.2016, il 15.9.2016, per cui il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, che deve avvenire entro 90 giorni, deve essere effettuato entro il 14.12.2016.
A tal fine, occorre:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 15,00 euro per la tardiva dichiarazione (si tratta di sanzione di 150,00 euro ridotta a un decimo, essendo la fattispecie disciplinata nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015).
La presentazione ultratardiva del modello 770 può essere conveniente, se avviene entro il 31.7.2017, ancorchè sia inibito il ravvedimento. Ai sensi degli artt. 2 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 74/2000, se le ritenute sono versate e non sono iniziati controlli fiscali, le sanzioni amministrative sono dimezzate e il delitto di omessa dichiarazione non è punibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2016 - "770/2016 tardivo ravvedibile sino al 14 dicembre" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego