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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016   Data : 06/09/2016
Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, ha specificato che il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione avviene presentando la dichiarazione e versando le imposte, gli interessi legali, le sanzioni da tardivo versamento delle imposte ridotte e le sanzioni di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
In sostanza, la tardiva dichiarazione è da sempre equiparata, sul versante sanzionatorio, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte.
Quanto esposto può essere esteso al modello 770, ma occorre considerare il DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni successivamente al citato comunicato stampa.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 scade, grazie al DPCM 26.7.2016, il 15.9.2016, per cui il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, che deve avvenire entro 90 giorni, deve essere effettuato entro il 14.12.2016.
A tal fine, occorre:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 15,00 euro per la tardiva dichiarazione (si tratta di sanzione di 150,00 euro ridotta a un decimo, essendo la fattispecie disciplinata nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015).
La presentazione ultratardiva del modello 770 può essere conveniente, se avviene entro il 31.7.2017, ancorchè sia inibito il ravvedimento. Ai sensi degli artt. 2 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 74/2000, se le ritenute sono versate e non sono iniziati controlli fiscali, le sanzioni amministrative sono dimezzate e il delitto di omessa dichiarazione non è punibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2016 - "770/2016 tardivo ravvedibile sino al 14 dicembre" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego