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18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

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Titolo: Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016   Data : 06/09/2016
Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, ha specificato che il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione avviene presentando la dichiarazione e versando le imposte, gli interessi legali, le sanzioni da tardivo versamento delle imposte ridotte e le sanzioni di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
In sostanza, la tardiva dichiarazione è da sempre equiparata, sul versante sanzionatorio, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte.
Quanto esposto può essere esteso al modello 770, ma occorre considerare il DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni successivamente al citato comunicato stampa.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 scade, grazie al DPCM 26.7.2016, il 15.9.2016, per cui il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, che deve avvenire entro 90 giorni, deve essere effettuato entro il 14.12.2016.
A tal fine, occorre:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 15,00 euro per la tardiva dichiarazione (si tratta di sanzione di 150,00 euro ridotta a un decimo, essendo la fattispecie disciplinata nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015).
La presentazione ultratardiva del modello 770 può essere conveniente, se avviene entro il 31.7.2017, ancorchè sia inibito il ravvedimento. Ai sensi degli artt. 2 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 74/2000, se le ritenute sono versate e non sono iniziati controlli fiscali, le sanzioni amministrative sono dimezzate e il delitto di omessa dichiarazione non è punibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2016 - "770/2016 tardivo ravvedibile sino al 14 dicembre" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego