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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

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Titolo: Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016   Data : 06/09/2016
Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, ha specificato che il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione avviene presentando la dichiarazione e versando le imposte, gli interessi legali, le sanzioni da tardivo versamento delle imposte ridotte e le sanzioni di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
In sostanza, la tardiva dichiarazione è da sempre equiparata, sul versante sanzionatorio, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte.
Quanto esposto può essere esteso al modello 770, ma occorre considerare il DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni successivamente al citato comunicato stampa.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 scade, grazie al DPCM 26.7.2016, il 15.9.2016, per cui il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, che deve avvenire entro 90 giorni, deve essere effettuato entro il 14.12.2016.
A tal fine, occorre:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 15,00 euro per la tardiva dichiarazione (si tratta di sanzione di 150,00 euro ridotta a un decimo, essendo la fattispecie disciplinata nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015).
La presentazione ultratardiva del modello 770 può essere conveniente, se avviene entro il 31.7.2017, ancorchè sia inibito il ravvedimento. Ai sensi degli artt. 2 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 74/2000, se le ritenute sono versate e non sono iniziati controlli fiscali, le sanzioni amministrative sono dimezzate e il delitto di omessa dichiarazione non è punibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2016 - "770/2016 tardivo ravvedibile sino al 14 dicembre" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego