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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
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17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

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Titolo: Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016   Data : 06/09/2016
Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, ha specificato che il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione avviene presentando la dichiarazione e versando le imposte, gli interessi legali, le sanzioni da tardivo versamento delle imposte ridotte e le sanzioni di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
In sostanza, la tardiva dichiarazione è da sempre equiparata, sul versante sanzionatorio, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte.
Quanto esposto può essere esteso al modello 770, ma occorre considerare il DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni successivamente al citato comunicato stampa.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 scade, grazie al DPCM 26.7.2016, il 15.9.2016, per cui il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, che deve avvenire entro 90 giorni, deve essere effettuato entro il 14.12.2016.
A tal fine, occorre:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 15,00 euro per la tardiva dichiarazione (si tratta di sanzione di 150,00 euro ridotta a un decimo, essendo la fattispecie disciplinata nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015).
La presentazione ultratardiva del modello 770 può essere conveniente, se avviene entro il 31.7.2017, ancorchè sia inibito il ravvedimento. Ai sensi degli artt. 2 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 74/2000, se le ritenute sono versate e non sono iniziati controlli fiscali, le sanzioni amministrative sono dimezzate e il delitto di omessa dichiarazione non è punibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2016 - "770/2016 tardivo ravvedibile sino al 14 dicembre" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego