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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti   Data : 06/09/2016
Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni "destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa". Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano "distrutti" ai fini dell'IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l'elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell'avvenuta cessione per via telematica all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l'utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Fonte: L. 19.8.2016 n. 166 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2016 - "Donazione di prodotti alimentari per solidarietà sociale fuori da tassazione" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego