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27/05/2016 Allo studio alcune semplificazioni e agevolazioni da parte del Governo S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
06/02/2018 Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego

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Titolo: Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti   Data : 06/09/2016
Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni "destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa". Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano "distrutti" ai fini dell'IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l'elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell'avvenuta cessione per via telematica all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l'utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Fonte: L. 19.8.2016 n. 166 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2016 - "Donazione di prodotti alimentari per solidarietà sociale fuori da tassazione" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego