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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti   Data : 06/09/2016
Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni "destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa". Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano "distrutti" ai fini dell'IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l'elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell'avvenuta cessione per via telematica all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l'utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Fonte: L. 19.8.2016 n. 166 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2016 - "Donazione di prodotti alimentari per solidarietà sociale fuori da tassazione" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego