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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti   Data : 06/09/2016
Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni "destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa". Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano "distrutti" ai fini dell'IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l'elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell'avvenuta cessione per via telematica all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l'utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Fonte: L. 19.8.2016 n. 166 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2016 - "Donazione di prodotti alimentari per solidarietà sociale fuori da tassazione" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego