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08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti   Data : 06/09/2016
Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni "destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa". Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano "distrutti" ai fini dell'IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l'elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell'avvenuta cessione per via telematica all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l'utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Fonte: L. 19.8.2016 n. 166 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2016 - "Donazione di prodotti alimentari per solidarietà sociale fuori da tassazione" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego