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28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW   Data : 07/09/2016
Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 76, il "bitcoin" costituisce una tipologia di "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale.
Ai fini delle imposte sui redditi, poi, per i soggetti che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, è stato precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
Riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, si osserva che l'art. 67 co. 1-ter del TUIR stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Ciò significa che il prelievo in banconote o monete estere da un conto corrente rileva fiscalmente, mentre il successivo utilizzo come mezzo di pagamento o la successiva conversione in euro o altra valuta, virtuale o convenzionale non costituisce presupposto imponibile.
Considerato che la moneta elettronica costituisce un "surrogato" dei contanti, si osserva che l'acquisto di valuta virtuale contro valute estere (per esempio dollari) provenienti da conti correnti equivale infatti al prelievo della valuta estera (i dollari) dal conto che potrebbe generare reddito imponibile.
Passando alla compilazione del quadro RW:
- partendo dall'assunto che la moneta virtuale deve essere trattata allo stesso modo, la loro detenzione non è soggetta ad IVAFE, in quanto non si tratta di prodotti finanziari;
- è dubbio se tali attività debbano essere dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, in quanto la mera cessione di bitcoin non genera reddito imponibile per i soggetti non imprenditori.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.9.2016 n. 72 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego