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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW   Data : 07/09/2016
Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 76, il "bitcoin" costituisce una tipologia di "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale.
Ai fini delle imposte sui redditi, poi, per i soggetti che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, è stato precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
Riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, si osserva che l'art. 67 co. 1-ter del TUIR stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Ciò significa che il prelievo in banconote o monete estere da un conto corrente rileva fiscalmente, mentre il successivo utilizzo come mezzo di pagamento o la successiva conversione in euro o altra valuta, virtuale o convenzionale non costituisce presupposto imponibile.
Considerato che la moneta elettronica costituisce un "surrogato" dei contanti, si osserva che l'acquisto di valuta virtuale contro valute estere (per esempio dollari) provenienti da conti correnti equivale infatti al prelievo della valuta estera (i dollari) dal conto che potrebbe generare reddito imponibile.
Passando alla compilazione del quadro RW:
- partendo dall'assunto che la moneta virtuale deve essere trattata allo stesso modo, la loro detenzione non è soggetta ad IVAFE, in quanto non si tratta di prodotti finanziari;
- è dubbio se tali attività debbano essere dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, in quanto la mera cessione di bitcoin non genera reddito imponibile per i soggetti non imprenditori.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.9.2016 n. 72 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego