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Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW   Data : 07/09/2016
Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 76, il "bitcoin" costituisce una tipologia di "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale.
Ai fini delle imposte sui redditi, poi, per i soggetti che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, è stato precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
Riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, si osserva che l'art. 67 co. 1-ter del TUIR stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Ciò significa che il prelievo in banconote o monete estere da un conto corrente rileva fiscalmente, mentre il successivo utilizzo come mezzo di pagamento o la successiva conversione in euro o altra valuta, virtuale o convenzionale non costituisce presupposto imponibile.
Considerato che la moneta elettronica costituisce un "surrogato" dei contanti, si osserva che l'acquisto di valuta virtuale contro valute estere (per esempio dollari) provenienti da conti correnti equivale infatti al prelievo della valuta estera (i dollari) dal conto che potrebbe generare reddito imponibile.
Passando alla compilazione del quadro RW:
- partendo dall'assunto che la moneta virtuale deve essere trattata allo stesso modo, la loro detenzione non è soggetta ad IVAFE, in quanto non si tratta di prodotti finanziari;
- è dubbio se tali attività debbano essere dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, in quanto la mera cessione di bitcoin non genera reddito imponibile per i soggetti non imprenditori.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.9.2016 n. 72 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego