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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate   Data : 07/09/2016
Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le regole attuative delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al DLgs. n. 127/2015.
In particolare, viene previsto che:
- l'Agenzia delle Entrate faccia utilizzo dei dati delle fatture, emesse e ricevute, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A., al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- l'Agenzia delle Entrate provveda a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti, senza che ciò faccia venire meno i poteri di accertamento in capo all'Agenzia stessa;
- per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, è necessario che i soggetti passivi IVA effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, fatta salva la possibilità di utilizzare il contante per i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro;
- sono ammessi al programma di assistenza per la fatturazione elettronica realizzato dall'Agenzia delle Entrate i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata.
Fonte: DM 4.8.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Al via l’attuazione della trasmissione telematica dei dati delle fatture" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego