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24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate   Data : 07/09/2016
Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le regole attuative delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al DLgs. n. 127/2015.
In particolare, viene previsto che:
- l'Agenzia delle Entrate faccia utilizzo dei dati delle fatture, emesse e ricevute, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A., al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- l'Agenzia delle Entrate provveda a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti, senza che ciò faccia venire meno i poteri di accertamento in capo all'Agenzia stessa;
- per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, è necessario che i soggetti passivi IVA effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, fatta salva la possibilità di utilizzare il contante per i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro;
- sono ammessi al programma di assistenza per la fatturazione elettronica realizzato dall'Agenzia delle Entrate i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata.
Fonte: DM 4.8.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Al via l’attuazione della trasmissione telematica dei dati delle fatture" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego