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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate   Data : 07/09/2016
Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le regole attuative delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al DLgs. n. 127/2015.
In particolare, viene previsto che:
- l'Agenzia delle Entrate faccia utilizzo dei dati delle fatture, emesse e ricevute, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A., al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- l'Agenzia delle Entrate provveda a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti, senza che ciò faccia venire meno i poteri di accertamento in capo all'Agenzia stessa;
- per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, è necessario che i soggetti passivi IVA effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, fatta salva la possibilità di utilizzare il contante per i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro;
- sono ammessi al programma di assistenza per la fatturazione elettronica realizzato dall'Agenzia delle Entrate i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata.
Fonte: DM 4.8.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Al via l’attuazione della trasmissione telematica dei dati delle fatture" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego