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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate   Data : 07/09/2016
Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le regole attuative delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al DLgs. n. 127/2015.
In particolare, viene previsto che:
- l'Agenzia delle Entrate faccia utilizzo dei dati delle fatture, emesse e ricevute, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A., al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- l'Agenzia delle Entrate provveda a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti, senza che ciò faccia venire meno i poteri di accertamento in capo all'Agenzia stessa;
- per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, è necessario che i soggetti passivi IVA effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, fatta salva la possibilità di utilizzare il contante per i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro;
- sono ammessi al programma di assistenza per la fatturazione elettronica realizzato dall'Agenzia delle Entrate i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata.
Fonte: DM 4.8.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Al via l’attuazione della trasmissione telematica dei dati delle fatture" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego