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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore   Data : 07/09/2016
Esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore
Con l'ordinanza 6.9.2016 n. 17671, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.
Occorre, infatti, verificare se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.
Inoltre, è stato rimarcato che è irrilevante, per configurare il presupposto impositivo, l’impiego di un unico collaboratore che espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Fonte: Cass. 6.9.2016 n. 17671 - Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 30.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego