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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore   Data : 07/09/2016
Esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore
Con l'ordinanza 6.9.2016 n. 17671, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.
Occorre, infatti, verificare se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.
Inoltre, è stato rimarcato che è irrilevante, per configurare il presupposto impositivo, l’impiego di un unico collaboratore che espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Fonte: Cass. 6.9.2016 n. 17671 - Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 30.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego