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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore   Data : 07/09/2016
Esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore
Con l'ordinanza 6.9.2016 n. 17671, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.
Occorre, infatti, verificare se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.
Inoltre, è stato rimarcato che è irrilevante, per configurare il presupposto impositivo, l’impiego di un unico collaboratore che espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Fonte: Cass. 6.9.2016 n. 17671 - Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 30.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego