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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore   Data : 07/09/2016
Esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore
Con l'ordinanza 6.9.2016 n. 17671, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.
Occorre, infatti, verificare se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.
Inoltre, è stato rimarcato che è irrilevante, per configurare il presupposto impositivo, l’impiego di un unico collaboratore che espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Fonte: Cass. 6.9.2016 n. 17671 - Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 30.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego