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02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
08/05/2019 On line la guida e la procedura per la cessione della detrazione eco e sismabonus S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego

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Titolo: La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo   Data : 07/09/2016
La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo
Con la sentenza 747/5/2016, la C.T. Reg. di Genova ha deciso che è illegittimo l'avviso di rettifica della categoria catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di aggiornamento della distribuzione degli spazi interni da parte del contribuente, tramite procedura DOCFA, se l'Ufficio, non avendo effettuato alcun sopralluogo, si limita ad eseguire una valutazione comparativa sulla base delle caratteristiche delle abitazioni similari, senza, però, confutare le contrapposte stime del contribuente, sorrette da apposita perizia tecnica di parte.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, deve rendere noti i motivi tecnici e le valutazioni effettuate che determinano il classamento catastale e non limitarsi a considerare l'accatastamento delle altre unità abitative collocate nello stesso stabile.
Per la rettifica della rendita proposta con la DOCFA, inoltre, l'Ufficio deve procedere a un sopralluogo e tenere conto delle variabili quali l'ubicazione dell'immobile, lo stato di fatto dell'immobile, il livello di conservazione, i materiali di pregio o meno che sono stati usati. Se tali valutazioni non appaiono nell'atto di accertamento, quest'ultimo manca di motivazione in quanto non offre l'indicazione dei fatti specifici che hanno determinato l'aumento della rendita catastale.
Fonte: C.T. Reg. Genova 25.5.2016 n. 747/5/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Rettifica della categoria catastale solo se motivata e con sopralluogo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego