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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego

Records 1131 to 1140 of 2397
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Titolo: Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa   Data : 08/09/2016
Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa
Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l'esclusione da imposizione prevista dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l'imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell'altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Fonte: Cass. pen. 7.9.2016 n. 37169 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego