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26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego

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Titolo: Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa   Data : 08/09/2016
Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa
Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l'esclusione da imposizione prevista dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l'imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell'altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Fonte: Cass. pen. 7.9.2016 n. 37169 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego