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25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
31/01/2018 INPS Pronte le istruzioni operative per accedere al "bonus asilo nido" S.M.Perego
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa   Data : 08/09/2016
Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa
Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l'esclusione da imposizione prevista dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l'imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell'altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Fonte: Cass. pen. 7.9.2016 n. 37169 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego